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Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. III, n. 25122 del 12 settembre 2025) ha affrontato un tema di grande rilievo pratico: la responsabilità civile derivante da un furto in abitazione agevolato dai ponteggi installati per lavori condominiali.
Il caso
Una condomina, vittima di un furto nel proprio appartamento, aveva convenuto in giudizio l’impresa appaltatrice e il condominio, lamentando l’assenza di adeguate misure di sicurezza sui ponteggi che circondavano l’edificio. Tali impalcature, facilmente accessibili, avevano consentito ai ladri di introdursi nella proprietà privata.
Il Tribunale aveva condannato la sola impresa al risarcimento del danno patrimoniale, con un concorso di colpa della vittima. La Corte d’appello, invece, aveva escluso ogni responsabilità, sostenendo che il ponteggio avesse rappresentato soltanto una “mera occasione” del furto.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha ribaltato la decisione, chiarendo che il ponteggio non può essere considerato una semplice occasione, ma una causa efficiente del danno quando l’accesso dei ladri è reso possibile dalla mancanza di cautele idonee.
In particolare:
• l’impresa appaltatrice risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c. per non aver adottato misure di sicurezza adeguate (recinzioni, illuminazione, sistemi antintrusione, chiusura dei varchi);
• il condominio, quale custode delle strutture comuni, può essere chiamato a rispondere ex art. 2051 c.c., qualora non abbia vigilato sull’effettiva attuazione delle misure di sicurezza da parte dell’appaltatore.
La Cassazione ha ricordato che il condominio non può liberarsi da responsabilità limitandosi a inserire nel contratto clausole generiche di salvaguardia: deve verificare che i ponteggi siano effettivamente protetti e che non rappresentino un mezzo agevolativo per reati contro la proprietà privata.
Il principio di diritto
È configurabile la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. per i danni derivanti da furti commessi mediante ponteggi installati per lavori condominiali, qualora siano trascurate le ordinarie norme di diligenza e manchino le cautele idonee a impedirne l’uso anomalo.
Considerazioni pratiche
La pronuncia riafferma un orientamento consolidato: l’impresa esecutrice deve garantire la sicurezza delle opere temporanee, mentre il condominio, quale committente, deve esercitare un controllo effettivo sulla corretta esecuzione.
Nella gestione dei lavori edilizi in contesto condominiale, è dunque fondamentale:
• inserire nel contratto d’appalto specifiche clausole di sicurezza;
• verificare periodicamente l’effettiva adozione delle misure preventive;
• prevedere coperture assicurative adeguate a tutelare i condomini da possibili danni a terzi.
Questa decisione rafforza la tutela dei proprietari e chiarisce che, in materia di custodia e sicurezza, la diligenza non è un mero adempimento formale, ma un obbligo sostanziale.
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