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La crescente esigenza di sicurezza porta sempre più spesso i condomini ad installare telecamere nelle proprie abitazioni o nelle pertinenze di proprietà esclusiva. Tuttavia, quando gli impianti di videosorveglianza si trovano all’interno di un contesto condominiale, il diritto alla sicurezza deve necessariamente conciliarsi con il diritto alla riservatezza degli altri condomini.
Su questo tema è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 9570 del 14 aprile 2026, offrendo importanti chiarimenti sui limiti entro i quali un singolo proprietario può utilizzare sistemi di videosorveglianza all’interno del condominio.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La vicenda trae origine dall’installazione di alcune telecamere da parte di due condomini. Secondo il Condominio e altri proprietari, tali dispositivi non si limitavano a riprendere le aree private dei loro titolari, ma inquadravano anche parti comuni dell’edificio.
Sia il Tribunale di Torino che la Corte d’Appello avevano ritenuto illegittimo l’impianto, ordinando la rimozione o il riposizionamento delle telecamere affinché riprendessero esclusivamente le proprietà private.
La questione è quindi approdata davanti alla Corte di Cassazione, che ha confermato l’illegittimità delle riprese effettuate sulle aree condominiali.
Sicurezza sì, ma nel rispetto della privacy
La Suprema Corte ha ricordato che l’utilizzo di una telecamera costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve rispettare i principi previsti dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR).
In particolare, devono essere rispettati i principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione delle finalità. Ciò significa che il proprietario può certamente proteggere la propria abitazione, ma non può estendere indiscriminatamente il controllo alle aree comuni frequentate dagli altri condomini.
Le telecamere del singolo condomino possono riprendere le parti comuni?
La risposta fornita dalla Cassazione è molto chiara: in linea generale, no.
Quando un impianto installato da un singolo condomino riprende cortili, pianerottoli, scale, corridoi, parcheggi o altre zone comuni, si realizza un trattamento di dati personali che coinvolge anche gli altri residenti. In tali ipotesi il sistema non può essere considerato una semplice attività domestica e deve rispettare rigorosamente la normativa sulla privacy.
Per questo motivo, l’angolo visuale delle telecamere deve essere limitato esclusivamente agli spazi di proprietà privata e alle relative pertinenze. Anche una ripresa parziale delle aree comuni può determinare l’illegittimità dell’impianto.
Quando è necessaria la decisione dell’assemblea
Diversa è l’ipotesi in cui si intenda installare un sistema di videosorveglianza destinato alla tutela delle parti comuni del fabbricato.
In questo caso la competenza appartiene all’assemblea condominiale, che può deliberare l’installazione dell’impianto ai sensi dell’art. 1122-ter del Codice Civile. Sarà inoltre il condominio a gestire il trattamento dei dati raccolti e ad assumere i relativi obblighi previsti dalla normativa privacy.
La Cassazione ha riconosciuto che possono esistere situazioni particolari caratterizzate da concreti e comprovati rischi per la sicurezza del condomino o dei suoi beni.
Solo in presenza di tali circostanze eccezionali potrebbe essere giustificata una limitata estensione delle riprese verso aree immediatamente adiacenti all’unità immobiliare, purché tale scelta sia effettivamente necessaria e proporzionata rispetto al pericolo da fronteggiare.
Si tratta, tuttavia, di valutazioni che devono essere compiute caso per caso e che non consentono di trasformare una telecamera privata in uno strumento di controllo generalizzato degli spazi comuni.
La pronuncia della Cassazione conferma un principio ormai consolidato: il diritto alla sicurezza non può comprimere indiscriminatamente il diritto alla riservatezza degli altri condomini.
Chi intende installare una telecamera all’interno della propria proprietà deve verificare attentamente che il campo visivo sia limitato agli spazi esclusivi e non coinvolga le aree comuni dell’edificio. In caso contrario, il sistema potrebbe essere considerato illegittimo, con conseguente obbligo di rimozione e possibile esposizione a responsabilità civili e privacy.
Per gli amministratori di condominio e per i singoli proprietari è quindi fondamentale valutare preventivamente la conformità degli impianti alle disposizioni del Codice Civile e della normativa in materia di protezione dei dati personali, evitando contenziosi che, come dimostra la vicenda esaminata dalla Cassazione, possono protrarsi per anni.
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