Maggiorazione del compenso per il collegamento ipertestuale: una discrezionalità che svilisce l’innovazione digitale

di Studio Legale Senna

Con l’ordinanza n. 9464 dell’11 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che la maggiorazione del 30% prevista dall’art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014 per gli atti depositati con modalità telematiche non è automatica, bensì discrezionale, lasciata alla valutazione del giudice in base all’effettiva “utilità” del collegamento ipertestuale.

Una decisione che desta più di una perplessità e merita una riflessione critica.

Il quadro normativo

La norma in oggetto – introdotta con il D.M. 37/2018 – prevede che il compenso dell’avvocato possa essere maggiorato del 30% quando gli atti depositati:

  • sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione;
  • consentono, in particolare, la ricerca testuale e la navigazione all’interno dell’atto.

Non si tratta di un premio generico per l’uso del PCT, bensì di un incentivo pensato per valorizzare la qualità tecnica e la funzionalità degli atti digitali. In particolare, l’uso del collegamento ipertestuale dovrebbe rappresentare un elemento oggettivo e riscontrabile che aumenta l’efficienza del processo e facilita il lavoro del giudice.

Il problema: una discrezionalità mal posta

La Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso presentato da una parte che lamentava l’omessa applicazione della maggiorazione per atti depositati telematicamente con collegamenti ipertestuali. La motivazione? L’incremento sarebbe subordinato non alla presenza formale del collegamento, ma alla valutazione soggettiva del giudice sull’effettiva utilità di tali strumenti.

Una posizione che rischia di:

  • svuotare di contenuto la ratio della norma, che nasce per incentivare comportamenti virtuosi e innovativi;
  • generare incertezza interpretativa, delegando al singolo giudice valutazioni discrezionali difficilmente contestabili in sede di legittimità;
  • scoraggiare gli avvocati dall’investire tempo e risorse nella redazione di atti tecnicamente evoluti, a fronte dell’assenza di un riconoscimento certo.

La giurisprudenza conformista e il pericolo dell’uniformità acritica

La decisione si colloca nel solco di precedenti conformi (Cass. civ. n. 37692/2022, n. 1994/2023, n. 24532/2023), ma proprio l’assenza di orientamenti difformi dovrebbe indurre a una maggiore cautela. L’uniformità giurisprudenziale non è necessariamente garanzia di correttezza, soprattutto quando si traduce in una interpretazione restrittiva e conservatrice che frena l’innovazione digitale della giustizia.

Una proposta di equilibrio

Il riconoscimento della maggiorazione dovrebbe basarsi su criteri oggettivi e trasparenti, ad esempio:

  • la presenza effettiva di link funzionanti e utili nei documenti;
  • la conformità dell’atto ai requisiti tecnici previsti dal D.M.;
  • la dimostrazione da parte del difensore di aver adottato soluzioni informatiche che migliorano l’accessibilità e la fruibilità dell’atto.

Solo così si potrà garantire un equilibrio tra discrezionalità giudiziale e certezza del diritto, valorizzando realmente la professionalità dell’avvocatura nell’era digitale.

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