Valido ai fini probatori il prelievo ematico senza consenso informato

La recente pronuncia della Cassazione penale (Sez. IV, sent. 7 gennaio 2026, n. 319)

Con una decisione di particolare rilievo per la prassi difensiva nei procedimenti per guida in stato di ebbrezza, la Corte di Cassazione penale, Sezione IV, con sentenza n. 319 del 7 gennaio 2026, ha ribadito un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il prelievo ematico eseguito presso una struttura sanitaria su richiesta della polizia giudiziaria è valido ai fini probatori anche in assenza di consenso informato, purché non vi sia stato un espresso rifiuto dell’interessato.

Il caso esaminato

La vicenda trae origine da un grave sinistro stradale. Il conducente, trovato in evidente stato di alterazione psicofisica (alito vinoso, difficoltà di deambulazione, stato confusionale), veniva condotto in ospedale, dove veniva effettuato un prelievo ematico dal quale risultava un tasso alcolemico pari a 2,3 g/l. La difesa contestava l’utilizzabilità dell’esame, sostenendo che il prelievo fosse stato eseguito su richiesta della polizia giudiziaria, senza finalità terapeutiche e senza una preventiva informazione sulle finalità probatorie.

Il principio di diritto affermato

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, affermando che:

«In tema di guida in stato di ebbrezza, la mancanza del consenso informato dell’interessato non determina l’inutilizzabilità dell’esame ematico eseguito presso struttura sanitaria su richiesta della polizia giudiziaria».

Secondo i giudici di legittimità, la disciplina speciale contenuta nell’art. 186 del Codice della Strada, attuativa della riserva di legge di cui all’art. 13, comma 2, Cost., non richiede il consenso preventivo al prelievo, ma prevede esclusivamente la facoltà di rifiuto dell’accertamento, rifiuto che l’ordinamento sanziona penalmente.

Consenso informato e accertamenti probatori

La Corte chiarisce un punto spesso oggetto di equivoci: il consenso informato è categoria propria del rapporto terapeutico e della relazione medico-paziente. Diversa è la natura degli accertamenti svolti per finalità di tutela della sicurezza stradale e di accertamento dei reati, che trovano fondamento in una disciplina speciale e tipica.

Pretendere il consenso informato in ambito probatorio significherebbe, secondo la Cassazione, svuotare di contenuto la fattispecie di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti prevista dall’art. 186, comma 7, C.d.S., introducendo una contraddizione sistematica non voluta dal legislatore.

Le conseguenze processuali

La sentenza affronta anche profili di carattere processuale, ribadendo che:

• le eventuali violazioni dell’art. 114 disp. att. c.p.p. integrano nullità a regime intermedio, sanate dalla scelta del rito abbreviato;

• le censure sulla valutazione della prova possono essere dedotte in Cassazione solo nei rigorosi limiti del vizio di motivazione;

• la revoca della patente in caso di incidente stradale causato da guida in stato di ebbrezza è misura costituzionalmente legittima, in quanto espressione di una tutela rafforzata della sicurezza pubblica.

Considerazioni conclusive

La pronuncia in commento conferma la linea interpretativa secondo cui, in materia di circolazione stradale, il legislatore ha già operato un bilanciamento tra libertà personale ed esigenze di sicurezza collettiva. Il corpo del conducente, in questo ambito, assume uno statuto probatorio distinto da quello terapeutico: ciò che rileva non è il consenso informato, ma l’assenza di un rifiuto e il rispetto delle forme previste dalla legge.

Si tratta di un orientamento destinato ad avere un impatto significativo sia sull’attività della polizia giudiziaria sia sulle strategie difensive nei procedimenti per reati stradali.

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