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Il professionista incaricato di redigere la relazione di attestazione nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, in ipotesi di successivo fallimento del debitore, può essere chiamato a rispondere dei danni originati dal comportamento non conforme alla diligenza qualificata cui egli è obbligato e ciò anche nella sola ipotesi di colpa lieve e, dunque, anche per semplice negligenza ex art. 1176, comma 2, Cod. Civ
