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“In tema di privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis, n. 5), c.c., l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane (con conseguente annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese) integra un presupposto formale necessario, anche se non sufficiente, per il riconoscimento del cosiddetto privilegio artigiano, ai cui fini occorre altresì verificare la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali, alla stregua dell’art. 2083 c.c., ovvero della l. 8 agosto 1985, n. 443, a seconda che si tratti, rispettivamente, di crediti sorti prima o dopo la data di entrata in vigore dell’art. 36 d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, che ha modificato l’art. 2751-bis, n. 5), c.c.”.
