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Una recente pronuncia della Corte Costituzionale ha affrontato un tema di particolare interesse per contribuenti, professionisti e operatori della riscossione: il termine di prescrizione applicabile ai crediti tributari erariali.
Con la sentenza n. 85 del 19 maggio 2026, la Consulta ha infatti confermato la legittimità dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui i crediti relativi a imposte erariali, quali IRPEF, IVA e IRES, si prescrivono nel termine ordinario di dieci anni previsto dall’art. 2946 del codice civile.
La questione sottoposta alla Corte
La vicenda trae origine da un giudizio pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, che aveva sollevato dubbi di costituzionalità in relazione all’applicazione della prescrizione decennale ai crediti erariali.
Secondo il giudice rimettente, tale disciplina avrebbe determinato un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre tipologie di entrate pubbliche, come l’IMU, le sanzioni amministrative tributarie e i contributi previdenziali, per le quali è generalmente riconosciuto un termine prescrizionale di cinque anni.
Le censure erano state formulate richiamando i principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento della pubblica amministrazione e ragionevole durata dei procedimenti.
Perché la prescrizione rimane decennale
La Corte Costituzionale ha respinto tutte le contestazioni, ribadendo che i tributi erariali e l’IMU appartengono a categorie giuridiche differenti.
In particolare, l’IMU costituisce un tributo periodico, il cui obbligo di pagamento si rinnova automaticamente con il decorso del tempo. Per tale ragione trova applicazione l’art. 2948 c.c., che prevede la prescrizione quinquennale per le prestazioni periodiche.
Diversa è invece la natura dei tributi erariali, che derivano da specifici presupposti impositivi e da attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria. Proprio questa diversità strutturale impedisce di assimilare le due fattispecie e giustifica l’applicazione della prescrizione ordinaria decennale.
La discrezionalità del legislatore
Un altro aspetto evidenziato dalla Consulta riguarda la scelta del termine di prescrizione.
Secondo i giudici costituzionali, la determinazione della durata della prescrizione rientra nella discrezionalità del legislatore, il quale è chiamato a bilanciare due interessi contrapposti:
• da un lato, l’interesse pubblico alla riscossione delle imposte;
• dall’altro, l’esigenza di certezza giuridica e di tutela dell’affidamento del contribuente.
La Corte ha quindi ritenuto che il termine decennale non sia irragionevole né sproporzionato, escludendo che possa essere valutato sulla base della maggiore semplicità delle moderne notificazioni telematiche o del confronto con altri termini previsti dall’ordinamento tributario.
Nessuna violazione del principio di ragionevole durata
Particolarmente interessante è il passaggio con cui la Corte ha escluso ogni collegamento tra prescrizione e principio della ragionevole durata del processo.
La prescrizione, infatti, è un istituto di diritto sostanziale che disciplina l’estinzione del diritto per inerzia del titolare e non riguarda la durata del giudizio. Pertanto, l’art. 111 della Costituzione non può essere utilizzato come parametro per contestare la legittimità del termine decennale.
Le conseguenze pratiche per i contribuenti
La decisione della Corte Costituzionale consolida definitivamente un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue che i crediti relativi a imposte erariali, quali IRPEF, IVA e IRES, continuano ad essere soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, salvo che specifiche disposizioni normative prevedano diversamente.
Per il contribuente ciò significa che, nell’ambito delle verifiche relative a cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento o altri atti della riscossione, sarà necessario valutare con particolare attenzione gli eventuali atti interruttivi notificati dall’ente impositore o dall’agente della riscossione, poiché il decorso del termine prescrizionale resta significativamente più lungo rispetto a quello previsto per altre entrate pubbliche.
La sentenza n. 85/2026 della Corte Costituzionale rappresenta un importante punto fermo in materia di riscossione tributaria. La Consulta ha confermato che i crediti erariali non possono essere assimilati ai tributi locali o ad altre entrate soggette a prescrizione breve e che il termine ordinario decennale previsto dall’art. 2946 c.c. continua a trovare piena applicazione.
Si tratta di una decisione destinata ad incidere significativamente sul contenzioso tributario, rafforzando la stabilità dell’orientamento giurisprudenziale e offrendo un quadro di maggiore certezza sia all’Amministrazione finanziaria sia ai contribuenti.
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