Greenwashing e pratiche commerciali scorrette: cosa cambia con il D.Lgs. 30/2026

Introduzione

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, il legislatore italiano compie un passo decisivo verso una maggiore tutela del consumatore nella transizione ecologica. Il decreto recepisce la Direttiva (UE) 2024/825, nota come Empowering Consumers for the Green Transition Directive, introducendo importanti modifiche al Codice del Consumo.

L’obiettivo è duplice: contrastare il fenomeno del greenwashing e rafforzare gli obblighi informativi a carico delle imprese, soprattutto nei contratti a distanza e fuori dai locali commerciali. 

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 24 marzo 2026, ma troveranno applicazione a partire dal 27 settembre 2026.

Il nuovo quadro normativo

Il decreto interviene in modo organico sul Codice del Consumo, agendo su più livelli:

• introduzione di nuove definizioni giuridiche; 

• ampliamento delle pratiche commerciali ingannevoli; 

• estensione della cosiddetta black list delle pratiche vietate; 

• rafforzamento degli obblighi informativi precontrattuali. 

Si tratta di un intervento sistemico che mira a rendere più trasparente il mercato, soprattutto in relazione alle dichiarazioni ambientali e alla sostenibilità dei prodotti.

Greenwashing: nuove definizioni e maggiore controllo

Tra le novità più rilevanti vi è l’introduzione della nozione di asserzione ambientale, che comprende qualsiasi messaggio — anche implicito — che suggerisca un impatto positivo o ridotto sull’ambiente.

Particolare attenzione è riservata alle:

• asserzioni ambientali generiche, prive di adeguata specificazione; 

• etichette di sostenibilità, che dovranno essere supportate da sistemi di certificazione indipendenti; 

• sistemi di certificazione, che devono essere trasparenti, verificabili e non discriminatori. 

Il legislatore mira così a eliminare comunicazioni vaghe o fuorvianti che possano indurre in errore il consumatore.

Pratiche commerciali ingannevoli: cosa cambia

Il decreto amplia significativamente il concetto di pratica commerciale ingannevole.

Rientrano ora espressamente tra le informazioni rilevanti:

• le caratteristiche ambientali e sociali del prodotto; 

• la durabilità, riparabilità e riciclabilità; 

• gli aspetti legati all’economia circolare. 

Inoltre, vengono introdotte nuove ipotesi di illecito, tra cui:

• dichiarazioni ambientali su obiettivi futuri senza piani concreti e verificabili; 

• pubblicizzazione di vantaggi irrilevanti (es. caratteristiche comuni a tutti i prodotti simili). 

La nuova “black list” delle pratiche vietate

Particolarmente incisivo è l’ampliamento dell’elenco delle pratiche sempre considerate ingannevoli.

Tra queste:

• utilizzo di etichette di sostenibilità non certificate; 

• dichiarazioni ambientali generiche non dimostrabili; 

• comunicazioni che riguardano l’intero prodotto quando in realtà si riferiscono solo a un aspetto specifico; 

• affermazioni basate su compensazioni di emissioni (es. “impatto zero”) senza adeguati presupposti; 

• presentazione come distintive di caratteristiche imposte dalla legge. 

Sul fronte tecnologico e dei beni digitali, vengono inoltre vietate pratiche legate a:

• obsolescenza programmata; 

• aggiornamenti software che peggiorano le prestazioni; 

• false informazioni sulla riparabilità dei prodotti. 

Nuovi obblighi informativi per le imprese

Il decreto rafforza anche gli obblighi informativi nei confronti dei consumatori, soprattutto nei contratti a distanza.

Le imprese dovranno fornire informazioni su:

• garanzia legale e eventuale garanzia commerciale di durabilità; 

• aggiornamenti software per beni digitali; 

• indice di riparabilità o disponibilità dei pezzi di ricambio; 

• opzioni di consegna a basso impatto ambientale. 

Viene inoltre introdotto un sistema di etichette e avvisi armonizzati a livello europeo.

Implicazioni pratiche per le imprese

Le aziende hanno a disposizione un periodo transitorio di circa sei mesi per adeguarsi alla nuova normativa.

In particolare, sarà necessario:

• verificare la conformità delle etichette di sostenibilità; 

• rivedere claim pubblicitari e strategie di marketing; 

• adeguare le informative precontrattuali; 

• controllare la veridicità delle dichiarazioni ambientali. 

Un aspetto cruciale riguarda anche la gestione dei marchi: segni distintivi che evocano sostenibilità dovranno essere supportati da adeguata documentazione e certificazione.

Conclusioni

Il D.Lgs. 30/2026 rappresenta un cambiamento significativo nel diritto dei consumatori e nella regolazione delle pratiche commerciali.

Il contrasto al greenwashing diventa una priorità normativa, imponendo alle imprese maggiore trasparenza, responsabilità e rigore comunicativo.

Per le aziende, non si tratta solo di un obbligo giuridico, ma anche di un’opportunità per rafforzare la propria credibilità sul mercato.

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