La Prova Contraria alla Presunzione di Conoscenza della Convocazione dell’Assemblea Condominiale

La recente sentenza della Corte d’Appello di Napoli (21 febbraio 2025, n. 840) offre importanti spunti di riflessione sulla validità delle delibere assembleari condominiali e sulla possibilità di superare la presunzione di conoscenza dell’avviso di convocazione.

In particolare, i giudici hanno annullato una deliberazione adottata il 9 giugno 2017, rilevando che l’avviso di convocazione era stato depositato nella cassetta postale del condomino impugnante mentre questi era ricoverato in una struttura sanitaria, risultando così impossibilitato, senza sua colpa, a prenderne conoscenza.

Il principio giuridico applicato

La vicenda si inserisce nell’ambito dell’applicazione dell’art. 1335 c.c., che presume conosciuta una dichiarazione (come l’avviso di convocazione assembleare) quando questa giunge all’indirizzo del destinatario. Tuttavia, tale presunzione può essere superata qualora il destinatario dimostri di trovarsi, senza sua colpa, nell’impossibilità di venire a conoscenza dell’atto.

Come ribadito dalla Corte di Cassazione (sent. n. 6735/2020), l’irregolare comunicazione dell’avviso di convocazione non determina la nullità della delibera, ma ne consente l’annullamento su iniziativa esclusiva del condomino pretermesso, il quale ha l’onere di provare il vizio procedimentale.

Quando si supera la presunzione di conoscenza

La presunzione di conoscenza dell’avviso di convocazione può essere superata dimostrando:

  • la presenza di circostanze eccezionali, estranee alla volontà del destinatario;
  • l’impossibilità, non superabile con l’ordinaria diligenza, di ricevere l’atto (es. grave malattia, ricovero ospedaliero).

Nel caso esaminato, il ricovero sanitario prolungato ha costituito elemento sufficiente a vincere la presunzione di conoscenza.

Importanza della corretta convocazione

L’art. 66, terzo comma, disp. att. c.c., impone che l’avviso di convocazione sia non solo spedito, ma effettivamente ricevuto almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea in prima convocazione. Le modalità ammesse includono posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano.

La corretta osservanza di questi adempimenti è fondamentale per garantire la validità delle deliberazioni assembleari e il diritto di ciascun condomino di partecipare all’adunanza.

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