Affido condiviso e casa a rotazione: nuove prospettive per la tutela della genitorialità e dei minori

Una recente decisione del Tribunale di Roma (Decreto 9 ottobre 2025, n. 13579) introduce una significativa innovazione nel campo dell’affido condiviso e della gestione della casa familiare. Il giudice, applicando le norme del nuovo rito di famiglia introdotto dalla riforma Cartabia (art. 473-bis.22 c.p.c.), ha disposto che il figlio minore, di soli quattro anni, resti stabilmente nella casa coniugale, mentre i genitori si alternino settimanalmente nell’abitazione.

Questa scelta elimina la tradizionale assegnazione della casa familiare e supera la distinzione tra genitore “affidatario” o “convivente”, prevedendo invece un mantenimento diretto senza corresponsione di assegni per la prole.

Una nuova visione della pari genitorialità

La decisione nasce dall’esigenza di dare piena attuazione ai principi della Legge n. 54/2006, che introdusse l’affido condiviso nel nostro ordinamento, ma la cui applicazione pratica, nel tempo, ha mostrato limiti e disomogeneità.

Il modello della “casa a rotazione” si fonda sull’idea che sia il minore, e non il genitore, a restare al centro della stabilità abitativa. In questo modo, il bambino non subisce continui spostamenti e cambi di ambiente, mentre i genitori si alternano nell’abitazione secondo una cadenza settimanale o periodica stabilita dal giudice.

Si tratta, in sostanza, di una “assegnazione della casa ai figli”, intesa come misura di tutela del loro benessere psicologico ed emotivo, evitando di farli diventare, come sottolineato in dottrina, dei “pacchi da spostare” da un genitore all’altro.

Differenze rispetto all’affido alternato tradizionale

Accanto a questa soluzione innovativa, resta praticabile l’istituto dell’affidamento paritetico alternato, che prevede l’alternanza dei minori tra le abitazioni dei genitori.
Entrambe le modalità realizzano la parità genitoriale e la parità dei tempi di frequentazione, ma differiscono nel soggetto che si sposta:

  • nell’affido paritetico classico si muovono i figli;
  • nella casa a rotazione si muovono i genitori.

Criticità e prospettive

La prassi dell’abitazione a rotazione è ancora poco diffusa e presenta alcune criticità potenziali:

  • la mancanza di cura condivisa della casa, che nessuno dei genitori percepisce più come propria;
  • la moltiplicazione dei conflitti dovuti alla gestione degli spazi comuni;
  • la difficoltà dei figli a integrarsi nei nuovi contesti familiari dei genitori, che rimangono separati ma “costretti” a condividere la stessa abitazione a turni alterni.

Inoltre, la soluzione potrebbe apparire in contrasto con il principio fondante della separazione personale, che presuppone l’intollerabilità della convivenza e, quindi, la netta divisione degli spazi di vita.

Per questi motivi, la decisione del giudice romano sottolinea l’importanza di una valutazione caso per caso, fondata sulla volontà delle parti e sull’interesse concreto del minore, evitando approcci rigidi o generalizzati.

Il ruolo del curatore speciale e della consulenza tecnica

Nel caso in esame, il Tribunale ha nominato un curatore speciale per il minore, ai sensi dell’art. 473-bis.8 c.p.c., poiché entrambi i genitori risultavano temporaneamente inadeguati a rappresentarne gli interessi, a causa dell’elevato livello di conflittualità.

È stata inoltre disposta una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) con quesiti mirati a valutare le competenze genitoriali, il benessere del minore e la praticabilità del sistema di rotazione.

Conclusioni

Il decreto del Tribunale di Roma apre a nuove prospettive nella disciplina dell’affido condiviso, orientate a un’effettiva centralità del minore e a una gestione più equilibrata delle responsabilità genitoriali.
Pur con le inevitabili difficoltà applicative, la “casa a rotazione” rappresenta un tentativo coraggioso di conciliare l’esigenza di stabilità del figlio con il diritto dei genitori a esercitare la propria genitorialità in condizioni di parità.


Riferimenti normativi

  • Legge 8 febbraio 2006, n. 54
  • Articoli 473-bis.2, 473-bis.8, 473-bis.22 e 44 c.p.c.

Fonte: Tribunale di Roma, Decreto 9 ottobre 2025, n. 13579 – pubblicato su Il Quotidiano Giuridico, 29 ottobre 2025.

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