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Introduzione
L’adozione in casi particolari rappresenta uno degli istituti più delicati del diritto di famiglia, poiché si colloca al confine tra tutela dei legami familiari originari e protezione dell’identità personale del minore.
Una delle questioni più discusse riguarda l’attribuzione del cognome dell’adottato.
Su questo tema è intervenuta in modo decisivo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 210 del 2025, che ha dichiarato parzialmente illegittima la disciplina vigente, riconoscendo al giudice il potere di disporre, in determinate condizioni, la sostituzione integrale del cognome del minore con quello dell’adottante, se ciò risponde al suo interesse superiore
Il quadro normativo: l’art. 55 della legge n. 184/1983
L’art. 55 della legge n. 184 del 1983 (Diritto del minore ad una famiglia) disciplina l’adozione in casi particolari, rinviando, per quanto riguarda il cognome, all’art. 299, comma 1, c.c., norma dettata per l’adozione del maggiorenne.
Secondo tale disposizione:
l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio.
In base a questa regola, anche nell’adozione del minore il cognome dell’adottante doveva essere necessariamente aggiunto, senza possibilità di sostituire quello originario.
Il caso sottoposto alla Corte costituzionale
La questione è stata sollevata dal Tribunale per i minorenni di Bari, che si è trovato a decidere su una richiesta di adozione in casi particolari in cui tutte le parti coinvolte (genitori biologici, adottante e minore) chiedevano la sostituzione del cognome.
Il giudice ha ritenuto che la disciplina vigente:
• violasse l’art. 2 Cost. (diritto all’identità personale);
• impedisse una valutazione concreta dell’interesse del minore;
• introducesse una disparità irragionevole rispetto ad altri istituti (come il riconoscimento tardivo della filiazione o l’adozione del maggiorenne).
La decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 210/2025)
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della legge n. 184/1983, in relazione all’art. 299 c.c., nella parte in cui non consente al giudice di attribuire al minore il solo cognome dell’adottante, quando:
1. vi siano i consensi e assensi previsti dagli artt. 45 e 46 della legge;
2. la soluzione risponda al preminente interesse del minore
Il principio del “best interest of the child”
La pronuncia si fonda sul principio del best interest of the child, ormai cardine del diritto minorile, secondo cui ogni decisione che riguarda il minore deve essere valutata in funzione della sua protezione integrale, non in base a schemi rigidi o automatici.
La Corte sottolinea che:
• il cognome non è solo un dato formale, ma è parte dell’identità personale;
• nel caso dei minori, tale identità è ancora in formazione;
• il cognome originario può non riflettere la reale storia affettiva e familiare del bambino.
Quando la sostituzione del cognome è nell’interesse del minore
Secondo la Corte, la sostituzione può essere giustificata, ad esempio, quando:
• il minore non ha rapporti con la famiglia biologica;
• il genitore biologico è decaduto dalla responsabilità genitoriale;
• il bambino vive stabilmente nella famiglia dell’adottante;
• vi sono fratelli che già portano il cognome dell’adottante;
• il minore è in tenera età e non ha ancora consolidato la propria identità nominale
In questi casi, il mantenimento del cognome originario rischia di essere puramente formale e persino pregiudizievole sul piano psicologico e relazionale.
Il superamento della procedura amministrativa ex art. 89 DPR 396/2000
Prima della sentenza, l’unico modo per ottenere la sostituzione del cognome era la procedura amministrativa davanti al prefetto (art. 89 DPR 396/2000).
La Corte ha però chiarito che tale rimedio:
• è residuale;
• non garantisce le stesse tutele del procedimento giurisdizionale;
• non assicura il pieno contraddittorio;
• non è specificamente orientato alla tutela del minore.
Per questo, la sostituzione del cognome deve poter avvenire direttamente nella sentenza di adozione, sotto il controllo del giudice minorile.
Implicazioni pratiche per famiglie e operatori del diritto
La sentenza n. 210/2025 ha effetti molto concreti:
• amplia i poteri del giudice minorile;
• valorizza il ruolo del consenso delle parti;
• consente soluzioni personalizzate;
• rafforza la centralità del minore nel procedimento.
Per gli avvocati e i genitori adottivi, diventa fondamentale argomentare in modo puntualel’interesse del minore, documentando:
• la situazione affettiva;
• la storia familiare;
• il contesto educativo e sociale;
• la volontà del minore, se capace di discernimento.
Conclusioni
Con questa pronuncia, la Corte costituzionale compie un ulteriore passo verso un diritto di famiglia concreto, flessibile e centrato sulla persona, superando automatismi formali e privilegiando l’identità reale del minore.
Il cognome non è più un vincolo rigido, ma uno strumento al servizio del benessere del bambino, da modellare caso per caso, secondo il suo miglior interesse.
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