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Con l’ordinanza n. 24835 del 9 settembre 2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul delicato tema dell’attendibilità del testimone, chiarendo i limiti e i doveri del giudice nella valutazione delle deposizioni rese in giudizio.
Il principio affermato
Secondo la Suprema Corte, il giudice di merito non può limitarsi a qualificare come “lacunosa” o “eccessivamente concisa” una testimonianza senza aver prima esercitato i propri poteri istruttori.
In particolare:
- il giudice non è un mero spettatore passivo, ma un soggetto attivo cui l’ordinamento attribuisce il potere-dovere di sondare l’attendibilità del testimone;
- se ritiene indispensabili ulteriori chiarimenti, deve rivolgere domande integrative (art. 253 c.p.c.) o anche riconvocare il testimone (art. 257 c.p.c.);
- è contraddittorio dichiarare inattendibile una deposizione senza aver mai posto quesiti integrativi né sollecitato chiarimenti.
Il caso concreto
La vicenda nasce da un giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Bari, relativo ad un sinistro stradale.
- In primo grado, la domanda fu rigettata ritenendo inattendibile l’unica testimone escussa.
- Il Tribunale, in appello, confermò tale valutazione, evidenziando che la teste si era limitata a confermare le circostanze capitolate senza aggiungere dettagli (colore delle auto, dinamica del sinistro, mancata chiamata dei soccorsi).
La Cassazione ha censurato tale impostazione: non era legittimo trarre conclusioni negative da presunte lacune della testimonianza se nessun chiarimento era stato richiesto.
La decisione
Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza del Tribunale di Bari, rilevando come la motivazione resa fosse illogica e meramente apparente, in quanto basata su omissioni non imputabili alla testimone.
Riferimenti normativi
- Art. 115 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Libero convincimento del giudice
- Art. 253 c.p.c. – Potere del giudice di rivolgere domande al testimone
- Art. 257 c.p.c. – Richiamo del testimone già escusso
Conclusioni
L’ordinanza riafferma un principio fondamentale: il giudice deve esercitare con rigore il proprio ruolo attivo nell’escussione testimoniale. Non può dichiarare inattendibile un testimone per mancanza di dettagli mai richiesti, poiché ciò si traduce in una violazione del diritto di difesa e in una motivazione contraddittoria.
Questa pronuncia si colloca nel solco di precedenti conformi (Cass. civ. n. 18896/2015; n. 20929/2015; n. 17981/2020; n. 32456/2022), consolidando un orientamento volto a rafforzare le garanzie processuali e la correttezza del giudizio di merito.
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